Home Sentenze Il Giudice che disattende la CTU deve motivare

Il Giudice che disattende la CTU deve motivare

di Sara Pezzuolo

Il Giudice può disattendere la conclusioni di una CTU?

La risposta a questo quesito  è stata fornita dalla sentenza n. 369936 della Corte di Cassazione, sez. V penale, del 6.09.2016.

Esprimendosi su questa tematica la Suprema Corte afferma: “E’ infatti, parimenti pacifico che in tema di istruzione dibattimentale, quando sia necessario svolgere indagini od acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze, il Giudice può ritenere superflua la perizia quando pensi di poter giungere alle medesime conclusioni di certezza sulla base di altre e diverse prove; non gli è, consentito di rinunciare all’apporto dei perito per avvalersi direttamente di proprie, personali, specifiche competenze scientifiche, tecniche ed artistiche.

Invero, in tal modo non sarebbe consentito alla parte di intervenire a mezzo dei suoi consulenti tecnici e quindi, da un lato, di incidere sull’iter di acquisizione della prova, dall’altro, di esaminare e contrastare, prima della decisione, la prova eventualmente a lui sfavorevole (sez. 5, sentenza n. 9047 del 15.09.1999, Larini ed altri, Rv. 214295, in cui il giudice di merito, dopo aver acquisito una consulenza tecnica grafologica, disposta in un giudizio civile e prodotta dall’imputato, ne aveva disatteso il contenuto sulla base di una complessa operazione valutativa, esposta in motivazione, avente le caratteristiche di una vera e propria perizia). Nel caso in esame, quindi, la Corte Territoriale, sulla base di una valutazione di dubbia competenza del perito, senza valutare e senza nemmeno dare atto delle conclusioni raggiunte, nell’ambito dello stesso procedimento, dai consulenti di parte, e senza procedere ad un ulteriore perizia ai sensi dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., ha disatteso le conclusioni del perito d’ufficio. Sebbene la perizia grafologica debba, infatti, ritenersi basata su un percorso valutativo più che su leggi scientifiche, occorre tuttavia che il giudice di merito dia conto delle specifiche motivazioni per le quali ritenga di disattendere il percorso metodologico seguito, nel caso in esame, dal perito, non potendosi, cioè, basare sulla sola prospettazione di un dubbio che non espliciti neanche quale sarebbe stata la non condivisibile metodologia seguita dal perito nel caso in esame”.

Si ricorda che, laddove il Giudice non si ritenga soddisfatto delle conclusioni del proprio CTU può:

  • chiedere al consulente chiarimenti per scritto (integrazione della perizia) o orali  (il CTU viene convocato in udienza);
  • nominare un secondo CTU che abbia competenze specifiche rispetto ad un particolare aspetto tecnico;
  • revocare l’incarico al CTU provvedendo alla nomina un altro professionista ritenuto più competente ed esaustivo;

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