Home Linee Guida Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta

Documento sulle prestazioni sanitarie etero-determinate: diritto alla salute e libertà di scelta

di Sara Pezzuolo

Premessa

Gli interventi psicologici a carattere sanitario sono un formidabile strumento di tutela del benessere psichico, fisico e sociale messo a disposizione delle persone dalle professioni e dalle scienze psicologiche. Nello specifico la valenza curativa della psicoterapia è stata recentemente ribadita dal Sistema Sanitario Nazionale che ha inteso favorirne l’accesso inserendola nei Livelli Essenziali di Assistenza. Tuttavia, il ricorso alla psicoterapia necessita di peculiari condizioni di impiego che garantiscano gli interessi del paziente, favoriscano l’efficacia dell’intervento e ne limitino gli effetti iatrogeni. Tali condizioni sono fondamentalmente rinvenibili nelle teorie e tecniche di riferimento dei vari orientamenti psicoterapici.

Negli ultimi tempi appare diffusa e frequente la tendenza, di vari Tribunali, a prescrivere un trattamento sanitario, in genere un sostegno psicologico alla genitorialità e/o una psicoterapia, alla coppia genitoriale con l’obiettivo di affievolire il conflitto e recuperare le competenze genitoriali.
Nelle cause giudiziarie per l’affidamento della prole il Giudice, spinto dalla tutela e salvaguardia del minore, anche su suggerimento del Consulente Tecnico di Ufficio, talvolta dispone un trattamento sanitario a carico dei genitori da seguire individualmente e/o in coppia.
Molto spesso, le suddette pronunce prevedono, in caso di mancata adesione, la perdita dell’affidamento del figlio – con conseguente pregiudizio sulla responsabilità genitoriale – oppure l’inversione della abitazione abituale del minore (dall’uno all’altro genitore).

Alla luce di questa premessa, occorre precisare che è vietato imporre qualsiasi trattamento sanitario nei confronti di soggetti adulti. Divieto sancito dall’art. 32 della Costituzione italiana che recita al secondo comma:

[…] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…

Tale principio è anche espresso in una recente sentenza (Cassazione Civile, sez. 1, sentenza n. 13506/15 – Pres. Fabrizio, Rel. Bisogni) della Suprema Corte di Cassazione allorquando si chiarisce che:

la prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia confliggendo così con l’art. 32 della Costituzione.

Qualsiasi intervento di natura psicologica ha l’obiettivo di “promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità” attraverso una ridefinizione dei significati che la persona attribuisce alla realtà circostante.
Elemento a fondamento di una buona riuscita dell’intervento psicologico è la motivazione del soggetto al cambiamento di una situazione di disagio persistente.

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